IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  dell'Ordine  «Al  Merito  della  Repubblica
Italiana»;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al Merito della
Repubblica  Italiana»  che potranno essere complessivamente conferite
nelle  ricorrenze  del 2 giugno e del 27 dicembre 2004 e' determinato
in 10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
    Cavaliere di Gran Croce n. 30;
    Grande Ufficiale n. 200;
    Commendatore n. 1.040;
    Ufficiale n. 1.800;
    Cavaliere n. 6.930.
  La  ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari  Ministeri,  del  numero  di onorificenze stabilito dal presente
decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.